Con la presente si richiama l’attenzione di tutto il personale docente sull’obbligo di compilazione tempestiva, completa e corretta del registro elettronico di classe e del registro personale del docente.
La tenuta dei registri costituisce obbligo di servizio ai sensi dell’art. 41 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, che stabilisce l’obbligo del docente di registrare progressivamente e senza ritardi la materia spiegata, gli esercizi assegnati, le assenze e i voti degli alunni.
Il registro elettronico ha natura di atto pubblico ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p., come confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (sentenze n. 12726/2000, n. 6138/2001, n. 714/2010 e n. 34479/2021). Pertanto, il docente è soggetto alle sanzioni penali previste per il falso in atto pubblico.
La compilazione deve avvenire in tempo reale durante lo svolgimento delle lezioni, con particolare riferimento a firma di presenza in aula, rilevazione assenze, ritardi e uscite anticipate degli studenti, argomenti delle lezioni e attività didattiche, valutazioni delle verifiche scritte e orali in tempi congrui, note disciplinari e comunicazioni alle famiglie, avvenuta lettura delle circolari quando esplicitamente richiesta.
Si sottolinea ulteriormente come tale adempimento non sia né marginale né rimandabile: deve avvenire quotidianamente utilizzando i dispositivi presenti nelle aule o dispositivi personali (tablet, smartphone, portatile). In caso di impedimenti di qualunque tipo, il docente ha l’obbligo di effettuare la registrazione entro la giornata stessa, per ciascuna ora di sua competenza.
Non è ammissibile in nessun caso attendere giorni o settimane per compilare retrospettivamente il registro.
Si ricorda inoltre che la corretta compilazione del registro permette alle famiglie di esercitare il diritto di partecipazione al procedimento valutativo sancito dall’articolo 10 della Legge 241/1990, e che il docente deve garantire la massima riservatezza dei dati personali degli alunni contenuti nel registro, custodendo gelosamente le proprie credenziali di accesso e non condividendole con alcuno.
L’inosservanza degli obblighi sopra enunciati costituisce mancanza grave ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 297/1994, Codice Disciplinare allegato al CCNL Scuola, DPR 62/2013).
Il registro, essendo un atto amministrativo pubblico, è oggetto di vigilanza da parte del Dirigente, il quale può consultarlo senza necessità di preavviso al docente, trattandosi di un documento ufficiale dell’amministrazione scolastica e non di un documento personale (artt. 5 e 25 del D.Lgs. 165/2001 e art. 14 del CCNL Area V della Dirigenza Scolastica). Tale controllo non solo è legittimo, ma costituisce un obbligo del Dirigente, la cui omissione potrebbe configurare un culpa in organizzando con conseguenti responsabilità civili e disciplinari.
Si confida nella piena collaborazione di tutto il personale.
Personale scolastico